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D. 28/11/2006 n. 260

8. Ciascuna linea elettrica che collega l'uscita di ogni apparato di conversione della potenza (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta č dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo č posato nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e puō presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza dei singoli elementi costituenti. Non č necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuitā dello schermo metallico e/o del neutro concentrico.

9. I morsetti di ingresso delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono dotati di dispositivi anti-frode, secondo modalitā indicate dal gestore di rete o Gestore contraente, in modo da consentirne l'apertura anche senza l'intervento del personale del predetto gestore. Non č necessaria la blindatura dei suddetti morsetti. Nel caso di interventi che necessitino l'apertura dei dispositivi anti-frode, il soggetto responsabile deve comunicare al gestore di rete o Gestore contraente, tramite fax e/o e-mail (con modalitā che assicurino l'avvenuta consegna, secondo quanto prescritto dall'art. 14, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445), la necessitā di eseguire l'intervento con almeno due giorni lavorativi di anticipo sull'esecuzione dei lavori. Il gestore di rete o Gestore contraente provvede quanto prima al ripristino dei dispostivi anti-frode, senza alcun costo, a carico del soggetto responsabile, aggiuntivo rispetto al corrispettivo previsto dall'art. 3-bis della deliberazione n. 188/05. L'installazione dei dispositivi anti-frode di cui al presente punto 9 č effettuata dal gestore di rete o Gestore contraente solo nei casi in cui non sia giā prevista, dalla normativa vigente, in capo agli Uffici tecnici di finanza (UTF).

 

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